LE CERTIFICAZIONI DEI REDDITI DI

LAVORO DIPENDENTE, AUTONOMO E DI CAPITALE (DIVIDENDI)

 Il prossimo 15 marzo rappresenta un importante appuntamento per i sostituti d’imposta, in quanto costituisce il termine ultimo per la consegna delle certificazioni attestanti le ritenute operate. L’adempimento riguarda le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente, autonomo ed eventualmente le certificazioni sugli utili corrisposti da parte di società. Vediamo in sintesi le principali novità legate ai citati adempimenti. 

MODELLO C.U.D. 2004

Come noto, la Certificazione Unica Dipendenti serve ad attestare l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, assimilato e pensioni  corrisposti nonché le ritenute operate sugli stessi. La certificazione è unica in quanto comprende sia le ritenute fiscali che quelle previdenziali.

Le novità del modello CUD 2004 (modello ed istruzioni sono scaricabili all’indirizzo  www.agenziaentrate.gov.it/modulistica/dichiarazione/2004/cud/index.htm) sono legate al nuovo regime fiscale per le persone fisiche, che vede dal 2003 l’introduzione della cosiddetta “no tax area” .

Si ricorda che il contribuente che abbia posseduto nell’anno precedente soltanto redditi attestati dal modello CUD 2004 è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate sia del modello stesso che della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state regolarmente effettuate le operazioni di conguaglio. Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, abbia sostenuto oneri diversi da quelli attestati dalla certificazione ed intenda portarli in deduzione o detrazione dal reddito o dall’imposta, ovvero avvalersi della possibilità di calcolare le imposte con le regole in vigore sino al 2002, se più conveniente, tramite la cd. “clausola di salvaguardia”, oggetto tra l’altro di altro approfondimento sempre di questa circolare. 

CERTIFICAZIONE COMPENSI ASSOGGETTATI A RITENUTA

I sostituti d’imposta che effettuano le ritenute sui redditi di lavoro autonomo (ad esempio su compensi corrisposti a professionisti o provvigioni ad agenti di commercio) devono rilasciare una dichiarazione in cui devono essere indicati:

  • dati identificativi del sostituto d’imposta;
  • dati identificativi del percettore;
  • l’ammontare dei compensi e proventi sotto qualsiasi forma erogati;
  • l’ammontare delle ritenute effettuate sia fiscali che previdenziali.

Contrariamente a quanto avviene per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la certificazione può essere predisposta su un modello libero a condizione che in esso vengano riportati i dati essenziali sopra elencati.

CERTIFICAZIONE UTILI

 Lo scorso 13 febbraio 2004 è stato approvato il nuovo modello per la certificazione dei dividendi corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il modello, nonché le relative istruzioni per la compilazione, sono scaricabili all’indirizzo  www.agenziaentrate.gov.it/modulistica/altri/utili_corrisposti.htm. (di seguito si riporta il nuovo modello). Restano, comunque, valide le certificazioni rilasciate fino al 13.02.2004 (data di approvazione del nuovo modello) purché i dati in essa contenuti corrispondano a quelli richiesti nel nuovo schema di certificazione 2004.

La certificazione deve essere rilasciata al socio percettore al fine di attestare:

1.      Gli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRPEG, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti in Italia a decorrere dal 01.01.2003 ed entro il periodo d’imposta in corso al 31.12.2003;

2.      I dati relativi ai crediti d’imposta spettanti;

3.      I dati relativi ai crediti d’imposta non spettanti o spettanti in misura diversa in base a specifiche disposizioni di legge;

4.      Eventuali ritenute alla fonte operate dal 01.01.2003 fino al 31.12.2003.

 

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