NOTIZIARIO 10-2005  Ottobre 2005

 CONVENZIONE CCIAA
Esiste la possibilità di richiedere allo Studio Cialdai  visure, certificati, ricerche anagrafiche, bilanci ed altri documenti (anche in bollo e per aziende in tutt'Italia) grazie alla convenzione con il servizio telematico della CCIAA. Tali documenti sono disponibili entro pochi minuti dalla richiesta.

Visualizza l'archivio delle NEWS, mese per mese (dell'ultimo anno)

Chiarimenti su deducibilità di costi e spese riconducibili a fatti, atti o attività illecite 
Le Cooperative di produzione e di lavoro sono tenute al versamento dell’Irap
Nuovo servizio on-line dell’Agenzia delle Entrate tramite sms e posta elettronica
Disciplina delle vendite a domicilio e divieto di vendite piramidali

Il contribuente non può scegliere l’esercizio in cui dedurre la perdita su credito
Il coniuge assegnatario dell’immobile non paga l’Ici
Detrazione interessi passivi su mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale 
Novità Iva della Finanziaria 2005
Lavorazione e trasformazione orafa soggetta all’Iva
L’utilizzo del servizio informatico è esente dall’imposta di bollo
Nuova soglia per i tassi fissi
TFR: coefficiente di rivalutazione – agosto 2005

Accertato il cambio delle valute estere per il mese di agosto 2005
Istat: comunicato l’indice dei prezzi al consumo di agosto 2005

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa
Notifica delle cartelle esattoriali a termine fisso
Revisione delle microzone censuarie

Trattamento fiscale delle somministrazioni di pasti ai dipendenti
 La delibera del CICR ed il finanziamento dei soci
L’aumento dei bolli da apporre sui registri contabili

Presentazione dichiarazioni fiscali - termini e possibilità di correzione

 

Chiarimenti su deducibilità di costi e spese riconducibili a fatti, atti o attività illecite

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato le disposizioni introdotte sull’indeducibilità dei costi derivanti da fatti, atti o attività, qualificabili come reati. Secondo l’A.F., ferma restando l’imponibilità dei proventi derivanti da attività illecite, i relativi costi e spese seguono un regime fiscale differente in relazione alla tipologia di illecito: essi sono deducibili secondo le regole ordinarie, se riconducibili ad illeciti civili o amministrativi, sono indeducibili nel caso di illeciti penalmente rilevanti. (Agenzia delle Entrate, C.M. 26/09/2005 n.42)

 

Le Cooperative di produzione e di lavoro sono tenute al versamento dell’Irap

L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’istanza d’interpello presentata da una società cooperativa a mutualità prevalente, esercente attività di assistenza hardware e software, al fine di sapere se è possibile considerare l’attività esercitata esente dall’Irap (ex art. 11 del DPR n. 601/73) in considerazione del fatto che nello svolgimento della medesima attività si avvale del lavoro dei soci che prestano la loro opera con carattere di continuità e che l’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai propri soci è superiore al 50% del totale dei costi esclusi quelli delle materie prime. L’Agenzia ricorda che la finanziaria per il 2005 ha previsto che il predetto art.11 “si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’Irap” e che con C.M. n.34/E/2005 è stato chiarito che le società cooperative aventi le caratteristiche simili al preponente continueranno a fruire dell’esenzione da Ires limitatamente alla quota parte di reddito corrispondente all’Irap iscritta a conto economico. Tra l’altro, il predetto art. 11, riguarda l’Irpeg (ora Ires) e l’Ilor e la sua applicazione non può essere estesa a titolo interpretativo all’Irap. (Agenzia delle Entrate, R.M. 26/09/2005 n.130)

 

Nuovo servizio on-line dell’Agenzia delle Entrate tramite sms e posta elettronica

Le Entrate rendono noto che è partito il 12 settembre scorso il nuovo servizio dedicato a tutti gli utenti del fisco telematico, per ricevere gratuitamente fra i messaggi di posta elettronica e gli sms sul cellulare informazioni e avvisi, come ricevute di dichiarazioni inviate, di F24 telematici, di pagamenti o di attivazione di nuovi strumenti on-line e disponibilità di versioni aggiornate di software. Per attivare il servizio, i contribuenti dotati di pin che utilizzano Fisconline e gli operatori professionali tramite Entratel (escluse le banche, Poste Italiane e loro società di servizi) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate il numero di telefono cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica dove intendono ricevere i messaggi, attraverso un’apposita pagina web del servizio telematico di cui si avvalgono abitualmente per i loro adempimenti fiscali.(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 13/09/2005)

 

Disciplina delle vendite a domicilio e divieto di vendite piramidali

Dal 17 settembre 2005 tutti gli incaricati alla vendita diretta a domicilio sono obbligati a portare il tesserino di riconoscimento. Lo prevede la legge che disciplina e regolamenta la vendita diretta a domicilio e vieta tutte le forme di vendita piramidali, le cosiddette ''catene di Sant'Antonio''. Il provvedimento prevede anche una serie di disposizioni a tutela del consumatore dalle vendite piramidali, punendo con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro chiunque promuove o realizza questo tipo di attività. La nuova legge riorganizza, infine, il rapporto tra le aziende del settore, loro dipendenti o incaricati alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione.(L. n.173 del 17/08/05, G.U. 02/09/05 n.204)

 

Il contribuente non può scegliere l’esercizio in cui dedurre la perdita su credito

La Corte di Cassazione si è espressa sull’individuazione dell’esercizio di imputazione delle perdite su crediti, affermando che ai sensi dell’art.66, co.3 del Tuir, l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto. “Diversamente si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta in cui gli sarebbe più vantaggioso operare la deduzione , snaturando la regola espressa dal principio di competenza”. (Cassazione, sentenza 03/08/05 n.16630, Stampa Specializzata)

 

Il coniuge assegnatario dell’immobile non paga l’Ici

La Corte di Cassazione, si è pronunciata in materia di Ici, stabilendo che il coniuge cui viene assegnata la casa familiare, in seguito alla separazione, ha solo l’onere di pagare le spese di condominio, mentre l’imposta rimane a carico del proprietario dell’immobile. (Cassazione, sentenza n.18476/05, Stampa Specializzata)

 

Detrazione interessi passivi su mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale

In ordine agli interessi passivi e relativi oneri accessori sostenuti in dipendenza di mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per precisare che concorrono a formare la base per il calcolo degli interessi passivi detraibili, in aggiunta all’ onorario del notaio, alle spese di mediazione, alle imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali, anche le spese sostenute nei procedimenti di esecuzione individuale o concorsuale, nonché l’onorario del notaio relativo alla stipula del contratto di mutuo, le spese che il notaio sostiene per conto del cliente (es. l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca) e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato. Nella risoluzione, tra l’altro, viene precisato che la detrazione riferita specificamente a tali oneri deve essere fruita nell’anno in cui gli stessi sono sostenuti. Pertanto, l’eccedenza delle detrazioni rispetto all’imposta lorda dovuta non potrà essere riportata in detrazione negli esercizi successivi.(Agenzia delle Entrate, R.M. 23/09/05 n.128)

 

Novità Iva della Finanziaria 2005

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente illustrato le principali modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

Le nuove disposizioni concernono le seguenti tematiche: 

-        individuazione dei soggetti tenuti a presentare la dichiarazione Iva in via telematica;

-        previsione dell’obbligo di comunicare in via telematica i dati identificativi di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi acquistati in ambito comunitario;

-        proroga delle disposizioni sull’indetraibilità dell’Iva afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli;

-        comunicazione delle dichiarazioni d’intento rilasciate dagli esportatori abituali;

-        solidarietà del cessionario nel pagamento dell’Iva;

-        trattamento Iva delle prestazioni socio assistenziali da parte di cooperative e loro consorzi;

-        disciplina Iva per i raccoglitori occasionali di tartufi.

(Agenzia delle Entrate, C.M. 26/09/05 n.41)

 

Lavorazione e trasformazione orafa soggetta all’Iva

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato il trattamento Iva da applicare alla trasformazione di metalli preziosi forniti dai propri clienti in prodotti finiti effettuata dalle imprese produttrici di oggetti di oreficeria. Per l’A.F. le predette prestazioni di servizi sono assoggettate all’Iva, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 633/72, in quanto i contratti posti in essere dalle imprese di trasformazione mantengono i caratteri di contratti d’opera o di appalto. (Agenzia delle Entrate, R.M. 26/09/05 n.132) 

L’utilizzo del servizio informatico è esente dall’imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’importo rappresentato dalla tariffa di competenza della società che gestisce il servizio telematico (Infocamere), riportato sulle quietanze di pagamento emesse dalle Camere di Commercio, non rileva ai fini della determinazione della soglia di € 77.47 oltre il quale scatta l’applicazione dell’imposta di bollo di € 1,81, per applicazione del principio di alternatività dell’Iva. Così non è invece per i diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio i quali sono rilevanti ai fini della determinazione del predetto limite.(Agenzia delle Entrate, R.M. 26/09/05 n.135)

 

Nuova soglia per i tassi fissi

La Banca d’Italia ha fissato al 7,50% il nuovo livello oltre al quale i tassi fissi vengono considerati usurai. In particolare è stato stabilito il 5% per i mutui a tasso fisso e il 3,82% per i mutui a tasso variabile accesi tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2005.(D.M. 21/09/2005, in G.U. 26/09/2005 n.224).

 

TFR: coefficiente di rivalutazione – agosto 2005

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo tra il 15.08.05 e il 14.09.05, il coefficiente di rivalutazione è pari al 2,150121.

 Accertato il cambio delle valute estere per il mese di agosto 2005

L’Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di agosto 2005, ai sensi dell’art.110, co.9 del Tuir.

(Agenzia delle Entrate, provvedimento 12/09/05 , in G.U. del 23/09/05, n.222

http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2005-09-23&task=dettaglio&redaz=05A09033&tmstp=1128090498364)


Istat: comunicato l’indice dei prezzi al consumo di agosto 2005

L’Istituto nazionale di statistica ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 2005, che si pubblica ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 125,8. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente è pari al + 1,8%.(Istat, comunicato 14/09/05)

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa

 

La recente emanazione di una corposa circolare (la n. 38 del 12/08/2005) interamente dedicata alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa”, argomento sempre di grande interesse per i contribuenti, offre lo spunto per sintetizzarne i tratti principali, con la sintesi che si propone di seguito, soprattutto con riferimento alle problematiche più ricorrenti.

 

L’agevolazione in sintesi

Il beneficio consiste nell’applicazione:

§       dell’imposta di registro con aliquota ridotta pari al 3% (acquisti da privati), ovvero

§       dell’Iva ridotta nella misura del 4% (acquisto da soggetti Iva)

e nell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (Euro 168 ciascuna).

Ambito oggettivo

Sono interessati dall’agevolazione fiscale i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale (nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione) relativi ad unità immobiliari che non hanno le caratteristiche di “casa di lusso” ai sensi del D.M. 02/08/1969.

Requisiti soggettivi

Il beneficio dell’agevolazione è connesso alla localizzazione dell’immobile in funzione del Comune in cui l’acquirente ha o intende stabilire la propria residenza, ovvero svolgere la propria attività, nonché alla titolarità di diritti reali su altra casa di abitazione. Infatti, la casa di abitazione che si intende acquistare deve essere situata:

§       nel comune in cui l’acquirente ha, o intende stabilire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza;

§       nel comune in cui svolge la propria attività, se diverso da quello di residenza.

Inoltre, la norma impedisce l’effettuazione di acquisti agevolati a chi già possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale degli immobili e ha già usufruito delle agevolazioni in esame. In sede notarile, quindi, l’acquirente dovrà dichiarare:

§       di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui si trova l’immobile da acquistare;

§       di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione e nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Pertinenze

Il beneficio fiscale è applicabile, per espressa previsione normativa, anche alle pertinenze dell’abitazione acquistata in regime agevolato. A tal fine, assumendo rilevanza giuridica la classificazione catastale, è richiesto espressamente che le pertinenze siano classificate o classificabili nella categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse e autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte). L’agevolazione è fruibile limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna delle categorie predette, e spetta anche quando le stesse siano acquistate con atto separato rispetto alla prima casa di abitazione.

Decadenza dell’agevolazione

L’acquirente perde il diritto ai benefici in questione quando:

§       le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti per ottenere il trattamento di favore sono false;

§       vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero dell’imposta nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta oltre agli interessi di mora.

 

Con l’ausilio della tabella che segue si riporta, con riferimento ai casi più ricorrenti, il trattamento tributario relativo (applicabilità o meno del beneficio):

 

Casistica

Beneficio

Condizioni

Acquisto immobili categorie catastali A/7 A/8

applicabile

Non assume alcuna rilevanza la classificazione in catasto. Rileva esclusivamente il carattere “non di lusso” che deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri posti dal DM 2/08/69

Acquisto fabbricato rurale

applicabile

A condizione che:

§          sia idoneo all’utilizzo residenziale;

§          non sia pertinenza di un terreno agricolo

Acquisto casa di abitazione non di lusso in corso di costruzione

applicabile

A condizione che il contribuente/acquirente dimostri l’ultimazione dei lavori entro 3 anni dalla registrazione dell’atto. Solo successivamente l’amministrazione potrà controllare l’effettiva spettanza del beneficio provvedendo al recupero dell’imposta nel caso in cui i lavori non siano ultimati, ovvero, se ultimati, qualora il contribuente abbia costruito un’abitazione di lusso.

Ampliamento della cd. prima casa (ad es. acquisto di una stanza)

applicabile

Purchè destinato a costituire un’unica unità abitativa che conservi dopo la riunione il requisito “non di lusso”

Acquisto di due appartamenti

contigui

applicabile

Cittadini italiani trasferiti all’estero per motivi di lavoro

applicabile

L’immobile deve essere ubicato nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il datore di lavoro

Cittadini italiani emigrati all’estero

applicabile

L’immobile può avere qualsiasi ubicazione sul territorio nazionale; si prescinde in questo caso dalla residenza. Deve trattarsi, però, di “prima casa”.

Contribuenti che non hanno la cittadinanza italiana

applicabile

Immobile ubicato nel comune in cui si ha o si trasferisce entro 18 mesi la residenza

Coniugi in regime di comunione dei beni

a)       un solo coniuge ha i requisiti (l’altro, prima del matrimonio ha acquistato un immobile con l’agevolazione)

b)           entrambi i coniugi hanno i requisiti

applicabile

Nella misura del 50% solo al coniuge in possesso dei requisiti

Coniugi in regime di separazione dei beni

applicabile

L’agevolazione compete a ciascuno per intero sull’immobile di sua proprietà

Titolare esclusivo di altra casa di abitazione nel comune in cui è ubicato l’immobile da acquistare

non applicabile

 

Titolare in comunione con il coniuge di altra casa di abitazione nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare

non applicabile

 

Titolare pro quota di altra casa  di abitazione nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare

applicabile

Devono comunque ricorrere tutte le altre condizioni

Titolare in comunione con soggetti diversi dal coniuge di altra casa di abitazione nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare

applicabile

Devono comunque ricorrere tutte le altre condizioni. In questo caso, solo la comunione con il coniuge è ostativa alla fruizione del beneficio.

Titolare esclusivo, sul territorio nazionale, di altro immobile acquistato con l’agevolazione

non applicabile

 

Titolare in comunione, sul territorio nazionale, di altro immobile acquistato con l’agevolazione

non applicabile

 

Titolare pro quota, sul territorio nazionale, di altro immobile acquistato con l’agevolazione

applicabile

A condizione che si acquistino ulteriori quote dello stesso immobile. La ratio sta nel fatto che si vuole agevolare il conseguimento della piena proprietà di una sola unità immobiliare ad uso abitativo.

non applicabile

Se si acquistano quote di altre case di abitazione


 

 

Titolare, in via esclusiva o in comunione, di diritti su immobili

- acquistati senza agevolazioni;

- ubicati fuori del comune in cui si trova l’immobile oggetto del nuovo acquisto

applicabile

 

Nuda proprietà su altra casa di abitazione situata  nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile che si intende acquistare

applicabile

se la nuda proprietà della precedente casa di abitazione è stata acquistata senza agevolazione

non applicabile

se la nuda proprietà della precedente casa di abitazione è stata acquistata fruendo dell’agevolazione

Pertinenze

applicabile

-  se classificate in catasto nelle categorie C/2; C/6; C/7 e limitatamente ad una per ciascuna categoria;

-  se destinate in modo durevole al servizio della casa di abitazione;

-  anche se acquistate con atto separato rispetto alla casa di abitazione;

-  il vincolo pertinenziale deve risultare da atto scritto.

non applicabile

Se l’immobile non può essere oggettivamente destinato in modo durevole a servizio od ornamento dell’abitazione principale come accade nel caso in cui il bene è ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un comune diverso da quello in cui è situata la “prima casa”.

Acquisto di un immobile locato

applicabile

 

Acquirente già proprietario di un immobile dato in locazione

non applicabile

Il contratto di locazione non comporta la perdita del possesso dell’unità immobiliare atteso che il locatario ha la mera detenzione del bene. La norma d’altra parte richiede che l’acquirente non sia già titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione, nuda proprietà.

Acquirente già proprietario di un immobile A/10 di fatto adibito a casa di abitazione

applicabile

 

Preliminare di vendita

applicabile

In considerazione dell’eventualità che anteriormente alla stipula dell’atto di acquisto vengano versati acconti sul prezzo pattuito, le dichiarazioni richieste dalla legge possono essere rilasciate anche nel preliminare di vendita. In tal modo è possibile fruire dell’aliquota agevolata anche in relazione agli acconti.

Trasferimenti “mortis causa” di case di abitazione

applicabile

Solo imposte ipotecaria e catastale in misura fissa se:

-  trattasi di casa di abitazione non di lusso

-  l’erede possiede i requisiti soggettivi (non possidenza di altro immobile, residenza).

L’agevolazione non spetta solo per l’acquisto della proprietà, ma per tutti gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione.

Trasferimenti “inter vivos” a titolo gratuito (donazioni) di casa di abitazione

applicabile

Solo imposte ipotecaria e catastale in misura fissa se:

-  beneficiario è il coniuge, un parente in linea retta o altro parente fino al 4° grado;

-  il valore dei trasferimenti non sia superiore alla franchigia (limitatamente a soggetti diversi dai precedenti)

Devono comunque ricorrere i requisiti soggettivi ed oggettivi: prima casa, non possidenza, residenza.

applicabile

Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa + registro al 3%

-  se il beneficiario è un soggetto diverso dal coniuge, da un parente in linea retta o altro parente entro il 4° grado

-  e il valore dei trasferimenti supera la franchigia.

Devono comunque ricorrere i requisiti soggettivi ed oggettivi: prima casa, non possidenza, residenza.

 

L’aumento dei bolli da apporre sui registri contabili

 

Gli incrementi dell’imposta di bollo

 

Il decreto datato 24 maggio 2005 ha aumentato, in applicazione delle disposizioni contenute nell’ultima legge finanziaria, l’importo dell’imposta di bollo da 11 euro a 14,62 euro con decorrenza 1° giugno 2005.  Vale la pena ricordare che poco meno di un anno fa - in data 1° agosto 2004 - si era verificato un primo aumento che aveva portato l’importo dell’imposta di bollo da 10,33 euro (20.000 delle vecchie lire) a 11 euro e da 20,66 euro (40.000 delle vecchie lire) a 22 euro.

Le diverse misure dell’imposta di bollo che si sono succedute nel corso di questi anni sono dunque le seguenti:

 

 

IMPORTO IMPOSTA DI BOLLO

 

 

DECORRENZA

 

Euro 10,33 / 20,66

 

 

fino al 31 luglio 2004 euro 10,33

 

Euro 11,00 / 22,00

 

 

dal 1° agosto 2004 al 31 maggio 2005

 

Euro 14,62 / 29,24

 

 

dal 1° giugno 2005

 

Come vedremo in seguito, l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo riguarda in particolare due registri (libro giornale e libro inventari) che devono essere stampati dalle imprese in regime di contabilità ordinaria. E’ dubbia l’estensione anche ai professionisti in contabilità ordinaria del predetto obbligo, che taluni, prudenzialmente, ritengono di assimilare ai contribuenti in regime d’impresa con riferimento alla tenuta del registro cronologico delle movimentazioni finanziarie.

Poiché l’imposta di bollo va assolta alla data di messa in uso di ciascun blocco di 100 pagine, la nuova misura di 14,62 euro va applicata solo per i blocchi di pagine messi in uso a far data dal 1° giugno 2005. Per quelli messi in uso precedentemente (ad esempio stampa del libro giornale effettuata in data 30 aprile 2005) l’imposta di bollo doveva essere ancora assolta nella misura inferiore di 11 euro.  Alla luce della predetta modifica la forma di assolvimento dell’imposta di bollo da ritenersi preferibile (tra quelle che vedremo in seguito) è quella consistente nella apposizione di marche da bollo. Ciò in quanto – ancorché la stampa effettiva intervenga successivamente al 1° giugno 2005 (si ricorda che il termine ultimo per la stampa del libro giornale relativo al 2004 è il 31 ottobre 2005) – è possibile “annullare”  la marca da bollo indicando una data precedente ed applicare, così, per l’ultima volta, la marca da bollo da 11 euro.

Si riportano, in sintesi, le principali regole che imprese e professionisti devono seguire in occasione della stampa dei vari registri contabili.

 

Differenze tra bollatura e assolvimento dell’imposta di bollo

 

Come è noto a tutti, dall’anno 2001 le modifiche apportate all’articolo 2215 del codice civile hanno comportato la soppressione dell’obbligo di bollatura e di vidimazione del libro giornale e del libro inventari. Tale soppressione è stata estesa anche agli altri registri obbligatori previsti ai fini IVA e imposte dirette attraverso la modifica apportata all’articolo 39 del DPR n. 633/72 (decreto Iva) e all’articolo 22 del DPR n. 600/73. Si fornisce di seguito una elencazione – non esaustiva - di registri le cui modalità di conservazione si rifanno al citato articolo 39 e che, quindi, sono esentati dall’obbligo di vidimazione e bollatura richiamato in precedenza: 

·         registro delle fatture emesse

·         registro dei corrispettivi

·         registro degli acquisti

·         bollettario madre e figlia

·         registro delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute

·         registro riassuntivo della liquidazione iva di gruppo

·         registro di prima nota

·         registro annotazione sistema analitico iva del margine

·         registro annotazione sistema globale iva del margine

·         registro annotazione consegne a terzi in lavorazione, comodato, deposito, ecc.

·         registro corrispettivi di emergenza per misuratore fiscale

·         registro Iva per l’editoria

·         registro annotazione movimentazione beni da e per altri stati UE a titolo non traslativo della proprietà

·         registro dei depositi Iva

·         registro dei beni ammortizzabili

·         registro cronologico degli incassi e pagamenti.

 

Per i suddetti libri e i registri, quindi, che beneficiano dell’esenzione da vidimazione e bollatura permane dunque soltanto l’obbligo di numerare progressivamente le pagine a cura del soggetto utilizzatore.

Va segnalato peraltro che non tutti i libri sono stati esclusi dall’obbligo di vidimazione: è il caso, ad esempio, di tutti i libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 del codice civile o dei formulari di identificazione dei rifiuti o dei fogli dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Pertanto, nel caso in cui l’impresa detenga dei libri ancora soggetti a vidimazione, sarà necessario recarsi presso un notaio o presso l’Ufficio del Registro delle Imprese in quanto la competenza degli Uffici delle Entrate è stata eliminata.

Parlare di vidimazione e bollatura (soppressa per molti dei libri contabili), è cosa ben diversa dall’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo. Tale imposta di bollo, infatti, trae la sua origine non dalle disposizioni del codice civile ma da uno specifico provvedimento di natura tributaria, il DPR n. 642/1972. Continuano, infatti, ad essere soggetti all’imposta di bollo senza essere più soggetti all’obbligo di vidimazione e bollatura :

a) il libro giornale e il libro inventari,

b) i libri previsti da norme speciali, che seguono le specifiche disposizioni in esse previste,

c) le scritture ausiliarie previste dall’art. 14 comma 1 lettera c) del DPR n. 600/73,

d) le scritture ausiliarie d magazzino previste dall’art. 14 comma 1 lett. d del DPR n. 600/73.

 

La misura dell’imposta di bollo

 

Se l’impresa paga la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri (pari, a seconda dei soggetti, a 309,87 o 516,46 euro) dovrà corrispondere l’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro; in caso contrario, la misura dell’imposta di bollo sarà pari al doppio, ossia a 29,24 euro. Tale aumento è stato disposto per compensare l’abrogazione dell’obbligo di versamento della vecchia tassa di lire 100.000 per ogni 500 pagine o frazione di libro giornale o inventari previsto per imprese individuali e società di persone. La suddetta imposta di bollo dovrà essere corrisposta per ogni 100 fogli o frazione, e quindi non una tantum.

 

Come pagare l’imposta di bollo

 

Il modo forse più semplice e sbrigativo per il pagamento dell’ imposta di bollo è quello di applicare una marca (o il bollo a punzone) sulla prima o sull’ ultima pagina del libro interessato.

In alternativa, si può versare l’importo corrispondente mediante F23, codice tributo 458 T - "imposta di bollo su libri e registri" ; gli estremi del pagamento devono essere riportati sulla prima pagina del libro interessato.

Non è obbligatoria alcuna altra annotazione nella pagina in cui sono applicate le marche.

Per i libri ancora soggetti alla vidimazione iniziale l’applicazione dovrà essere fatta nell’ultima pagina numerata.

Con un recente provvedimento datato 5 maggio 2005 sono state approvate le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo: si tratta di un’etichetta adesiva prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che contiene l’intestazione al Ministero delle Economie ed un codice a barre che ne garantisce la tracciabilità.

 

 

Libri e registri ancora utilizzabili

 

I libri e registri che contengono ancora pagine bianche e vidimate possono essere ancora utilizzati, fino al loro esaurimento.

 

Quando deve essere pagata l’imposta di bollo

 

L’amministrazione finanziaria ha poi avuto modo di precisare che le marche vanno versate ogni cento pagine (o frazione o multipli di cento) effettivamente utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la vidimazione. Pertanto, nel caso in cui la numerazione del libro giornale del 2004 termini con la pagina 2004/90, l’imposta di bollo che è stata assolta con marche applicate sulla pagina 2004/1, deve ritenersi assolta anche per le prime dieci pagine del 2005, sicché le nuove marche dovranno apporsi sulla pagina 2005/11, centounesima pagina del giornale.

 

Numerazione preventiva dei libri e registri

 

La numerazione preventiva è stata eliminata, sicché essa potrà essere fatta nel momento in cui si utilizza la pagina (e quindi al momento stesso della stampa, per chi tiene la contabilità meccanizzata). In caso di utilizzo dei registri a fogli mobili, occorrerà intestare la pagina al soggetto utilizzatore.

 

Come numerare i libri e registri

 

Al riguardo, occorre distinguere a seconda del comportamento del soggetto interessato.

Infatti, qualora si decida di effettuare (facoltativamente, o in presenza di obbligo) la bollatura e la vidimazione, la numerazione dovrà avvenire in base alle vecchie regole, ossia progressivamente in base all’anno di utilizzo.

Nel caso in cui invece si decida di non bollare le pagine (avvalendosi dunque della semplificazione in discorso) la numerazione deve avvenire indicando l’anno cui fa riferimento la contabilità.

Pertanto, se nel 2005 viene stampato il libro giornale contenente le operazioni contabili del 2004, le pagine andranno numerate da pag. 2004/1 in poi.

Per quanto riguarda poi la numerazione del libro inventari, l’amministrazione finanziaria permette l’omissione dell’anno se le annotazioni riportate occupano solo poche pagine per ciascuna annualità.

Si riporta di seguito una tabella che riepiloga gli adempimenti previsti per i principali registri contabili e fiscali.

 


 

Presentazione dichiarazioni fiscali - termini e possibilità di correzione

 Si ricorda alla clientela che il prossimo 31 ottobre scade il termine ultimo per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi UNICO 2005 relativa al periodo d’imposta 2004. E’ pertanto opportuno ricordare che:

 Ø      I contribuenti che hanno presentano attraverso lo Studio il modello UNICO 2005 possono fornire eventuale documentazione in precedenza non consegnata; la documentazione può riguardare tanto oneri deducibili o detraibili quanto redditi in precedenza non conteggiati.

 Ø      I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione attraverso il modello 730 2005 e si dovessero accorgere di non aver inserito oneri deducibili o detraibili ovvero di non aver dichiarato dei redditi conseguiti, potranno provvedere alla regolarizzazione attraverso una delle seguenti vie:

o        se la regolarizzazione comporta un maggior credito ovvero un minor debito il contribuente (dichiarazione a favore del contribuente) potrà essere presentato alternativamente il modello 730 integrativo ovvero il modello UNICO;

o        se la regolarizzazione comporta un maggior debito o un minor credito per il contribuente (dichiarazione a favore del Fisco) l’unica via percorribile sarà quella di presentare il modello UNICO.

 

Casella di testo:  
Si invita pertanto la gentile clientela a verificare di aver fornito allo Studio tutta la documentazione necessaria relativa al periodo d’imposta 2004, onde evitare sanzioni per l’infedeltà della dichiarazione ed in modo tale da provvedere ad una eventuale regolarizzazione dei versamenti utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. Tale strumento, si ricorda, permette di sanare un ritardo nell’effettuazione dei versamenti con applicazione di una sanzione ridotta.
 

 

 

 

 

 

  Sanzioni

Si coglie l’occasione per riepilogare brevemente le sanzioni ordinariamente previste nel caso di irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

SITUAZIONE

 

SANZIONE

 

 

 Alla dichiarazioni sono apportate correzioni che fanno emergere un maggior credito o un minor debito

 

 

Non è prevista alcuna sanzione

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL FISCO

SITUAZIONE

 

SANZIONE

 

 

 

 

 

 

INFEDELE DICHIARAZIONE – violazioni sostanziali

 

(la dichiarazione contiene errori od omissioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo

 

 

Se si tratta di errori rilevabili in sede di controllo formale della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 (ossia errori materiali di calcolo ovvero indicazione di oneri ritenute o crediti d’imposta per importo superiore al reale) è prevista una sanzione pari al 30% della maggiore imposta o minore credito

 

 

Se si tratta di errori non rilevabili in sede di controllo formale della dichiarazione (ossia omessa indicazione o errata determinazione di redditi ovvero indebita esposizione di oneri) è prevista una sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta o minore credito o delle ritenute non versate

 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER VIOLAZIONI FORMALI

SITUAZIONE

 

SANZIONE

 

 

 

DICHIARAZIONE IRREGOLARE – violazioni formali che ostacolano l’attività di accertamento

 

(La dichiarazione presenta errori od omissioni che non incidono su determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo)

 

 

E’ prevista una sanzione compresa tra un minimo di € 258 ed un massimo di € 2065.

 

E’ prevista una sanzione specifica, compresa tra un minimo di € 103 ed un massimo di € 2065, per errata indicazione del codice fiscale o dei dati anagrafici che impedisca l’individuazione dei soggetti o l’accertamento della base imponibile.

 

DICHIARAZIONE IRREGOLARE – violazioni formali che NON ostacolano l’attività di accertamento

 

(la dichiarazione presenta errori od omissioni che non incidono su determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo)

 

 

 

 

Non è prevista alcuna sanzione

 

 Notifica delle cartelle esattoriali a termine fisso

 

Cambiano le regole della riscossione tramite ruolo delle imposte dirette con la fissazione di un termine entro il quale il procedimento, a pena di decadenza, deve completarsi con la notifica della cartella di pagamento.

 La legge Finanziaria 2005 aveva recentemente introdotto a carico del concessionario un termine per la notifica delle cartelle esattoriali individuato nell’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui agli stessi erano stati consegnati i ruoli. In capo all’Agenzia delle Entrate, però, non era previsto alcun termine per la consegna dei ruoli al concessionario. L’Agenzia avrebbe, dunque, potuto provvedervi anche molto tempo dopo la loro formazione e ciò a discapito del contribuente oggetto di pretese tardive.

 La Corte Costituzionale è intervenuta lo scorso luglio per dichiarare l’incostituzionalità della citata norma nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento.
Inevitabile l’intervento del legislatore che ha modificato non solo le regole applicabili alla liquidazione delle dichiarazioni presentate a partire dal 2005 ma ha disciplinato in modo puntuale anche i termini di liquidazione delle dichiarazioni presentate negli anni passati. Il termine di decadenza decorre ora dall’anno di presentazione della dichiarazione.

Con le modifiche apportate si è ottenuto l’importante effetto di rendere del tutto irrilevanti per il contribuente le fasi cosiddette interne del procedimento di riscossione (iscrizione a ruolo, esecutorietà del ruolo, consegna al concessionario) e di individuare il periodo massimo entro cui tale procedimento deve completarsi avendo direttamente a riferimento il termine di notifica al contribuente della cartella di pagamento con al quale si esterna la pretesa tributaria 

Nelle tabelle che seguono vengono riassunti i termini per la notifica delle cartelle esattoriali distinguendo la liquidazione delle dichiarazioni presentate fino all’anno 2004 e quelle presentate dall’anno 2005.

 


 

 

Liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al  31.12.2004

Anno presentazione dichiarazione

Termine di notifica cartella

Scadenza

Fino al

31 dicembre 2001

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  di presentazione della  dichiarazione

Ad es. per le dichiarazioni presentate nel 2001 il termine scade il 31.12.2006

2002 e 2003

entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello  di presentazione della  dichiarazione

31.12.2006

(per le dichiarazioni presentare nel 2002)

31.12.2007

(per le dichiarazioni presentare nel 2003)

2004

entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello  di presentazione della  dichiarazione

31.12.2007

 

 

Liquidazione delle dichiarazioni presentate dal 2005

Tipologia controllo

Termine di notifica cartella

Scadenza

liquidazione ex art. 36-bis

del DPR n.600/73

entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello  di presentazione della dichiarazione

31.12.2008

liquidazione ex art. 36-ter

del DPR n.600/73

entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello  di presentazione della dichiarazione

31.12.2009

 


 Revisione delle microzone censuarie

 

Con la Finanziaria per il 2005 è stata introdotta, attraverso il comma 335, una procedura di revisione del classamento degli immobili urbani e dei corrispondenti valori catastali: è stata infatti attribuita ai Comuni la possibilità di richiedere agli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio la revisione delle zone censuarie.

La revisione riguarderà le zone che presenteranno uno scostamento, tra valore catastale e valore reale, che dovesse risultare eccessivo rispetto alle altre microzone previste nell’ambito del medesimo territorio comunale.

Con circolare n.9 del 1 agosto 2005, l’Agenzia del Territorio ha pubblicato le istruzioni da seguire nell’ambito di tale procedura; in particolare, i Comuni dovranno seguire le seguenti fasi:

1)      L’Agenzia fornisce al Comune i dati relativi a ciascuna microzona

2)      Il Comune, sfruttando i dati messi a disposizione, provvederà ad individuare le microzone con valori non adeguati e le segnalerà all’Agenzia del Territorio

3)      Gli uffici catastali provvederanno, su indicazione del Comune, alla verifica e all’aggiornamento delle microzone censuarie con classamento incoerente

4)      Gli uffici catastali provvederanno alla revisione del classamento degli immobili situati nelle microzone interessate ed alla relativa pubblicizzazione attraverso notifica ai titolari degli immobili stessi 

Casella di testo: Si ricorda che tutti coloro i quali si vedranno rettificare il classamento degli immobili di cui sono titolari, qualora ritengano inappropriata tale rettifica, possono proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

 

 

 

Quali comuni possono attivare la procedura di revisione?

Non tutti i Comuni hanno la possibilità di richiedere la revisione censuaria; tale facoltà è riservata unicamente a favore di quelli che presentano almeno 3 microzone sul proprio territorio.

Sul sito dell’Agenzia del territorio è stato pubblicato l’elenco dei comuni che presentano 3 o più microzone, elenco verificabile al seguente link:

http://www.agenziaterritorio.it/servizi/comunieistituzioni/elenco_comuni.xls

 

Pertanto, i contribuenti che possiedono immobili situati in Comuni non ricompresi nell’elenco sopra indicato, non dovranno temere alcuna rettifica delle rendite per aggiornamento delle zone censuarie.                       

 Trattamento fiscale delle somministrazioni di pasti ai dipendenti

 La somministrazione di pasti ai propri dipendenti da parte delle imprese può avvenire sotto diverse forme alle quali corrisponde un differente trattamento fiscale sia in capo all’impresa che al dipendente. Con riferimento alle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, l’articolo 51 comma 2 lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi prevede le seguenti forme di somministrazione: 

a) gestione diretta di una mensa da parte del datore di lavoro;

b) prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (sistema dei c.d. ticket restaurant);

c) corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.

 Tralasciando l’ultima ipotesi sopra descritta – che non comporta particolari problemi – si ritiene opportuno prendere in esame le differenti situazioni che possono verificarsi nella realtà, anche alla luce delle posizioni - anche recenti - espresse dall’amministrazione finanziaria. In particolare: 

·         nell'ipotesi di cui al precedente punto a) è sempre esclusa la emersione di un reddito di lavoro dipendente, mentre il datore di lavoro è pienamente legittimato a dedurre i costi sostenuti per la gestione (anche in appalto) della mensa ed a detrarre l'IVA a lui addebitata per rivalsa;

·         nell'ipotesi b), invece, la concorrenza dei buoni al reddito di lavoro dipendente è esclusa solo fino all'importo di euro 5,29 (10.240 vecchie lire) mentre il datore di lavoro, fermo restando la deducibilità del costo sostenuto per l'acquisizione dei buoni, non è legittimato a detrarre l'IVA addebitata dalla società intermediaria.

 E’ importante rilevare come l’Amministrazione Finanziaria abbia, nel corso degli anni, interpretato in modo estensivo - e favorevole ai contribuenti - il concetto di “mensa aziendale”. In particolare, sono stati assimilati alle mense aziendali anche gli esercizi pubblici, limitatamente alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande realizzate sulla base di specifiche convenzioni con i datori di lavoro.

Un’altra fattispecie analizzata di recente dall’amministrazione finanziaria riguarda la somministrazione di pasti a mezzo di card elettroniche. Nel caso in commento la card presentava le seguenti caratteristiche: 

·         diritto a una sola prestazione giornaliera, non differibile e non recuperabile in altra giornata;

·         non consente al dipendente di ricevere somme di denaro, beni o prestazioni diverse da quelle stabilite dalla legge o dal contratto (collettivo o aziendale) che regola il servizio di mensa per i dipendenti del datore di lavoro committente;

·         non cedibile, né cumulabile con altre modalità di erogazione di pasti;

·         non convertibile in somme di denaro.

  Inoltre, il servizio di “Restaurant card” richiedeva che: 

·         il datore di lavoro committente fornisca alla società che emette la carta elettronica i dati anagrafici dei propri dipendenti;

·         la società emittente stampi e codifichi la carta elettronica che viene poi inviata ai datori di lavoro committenti affinché la distribuiscano ai propri dipendenti;

·         presso gli esercizi convenzionati vengano installati appositi terminali al fine di individuare il dipendente che utilizza la carta elettronica.

 In un siffatto sistema le card elettroniche, operando in tempo reale, non rappresentano titoli di credito, ma consentono unicamente di individuare il dipendente che quel giorno ha diritto a ricevere la somministrazione del pasto. Pertanto, stante la funzione attribuita alle card di mero strumento identificativo dell'avente diritto, deriva che le stesse non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita "diffusa" in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire la card elettronica.

Rifacendosi alla disciplina sopra descritta, quindi, le prestazioni rese attraverso tali card non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro, di cui all'articolo 51, comma 2, lett. c), del TUIR (limite riferito esclusivamente alle prestazioni ed alle indennità sostitutive di mensa quali, ad esempio, i ticket restaurant).

Circa la misura dell’aliquota IVA applicabile, si osserva che sono soggette all’aliquota agevolata del 4 per cento le “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni”. L’amministrazione finanziaria al proposito ha chiarito che sono soggette all’aliquota del 4 per cento: 

·         le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali (intendendosi per tali quelle rese nei locali dell’impresa datrice di lavoro - mensa interna - o in locali adibiti, sulla base di specifica autorizzazione amministrativa, a mensa aziendale o interaziendale - mensa esterna -);

·         le somministrazioni di alimenti e bevande rese in pubblici esercizi a beneficio di lavoratori dipendenti sulla base di contratti stipulati direttamente dai propri datori di lavoro con gli esercenti;

·         le prestazioni di servizi sostitutivi delle mense aziendali commesse dai datori di lavoro alle imprese specializzate nel settore ed usufruite dai dipendenti attraverso l’utilizzo dei “buoni pasto” (vedi articolo 75, comma 3 legge n. 413/1991).

 Pertanto, anche la somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti attuata mediante l’utilizzo della carta elettronica, in quanto servizio assimilato a un servizio di mensa aziendale “diffusa”, rimane soggetta all’aliquota IVA del 4 per cento in sede di fatturazione al datore di lavoro committente da parte della società che gestisce la carta stessa.

Ai fini della detraibilità dell’Iva assolta dal datore di lavoro, è importante ricordare come l’articolo 9-bis 1, lettera e), del DPR 633/1972 stabilisca che “non è ammessa in detrazione…l’imposta relativa a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa … aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali…”. In base a tale disposizione, dunque, la possibilità di detrarre l’Iva è ammessa per i datori di lavoro solo in determinate ipotesi e cioè: 

·         a condizione che la somministrazione di alimenti e bevande sia prestata nei locali dell’impresa,

·         a condizione che la somministrazione di alimenti e bevande avvenga in locali, anche di proprietà di terzi, adibiti a mensa aziendale o interaziendale.

 Poiché la somministrazione di pasti resa dal datore di lavoro ai dipendenti mediante l’utilizzo della carta elettronica rientra, come detto sopra, nella particolare tipologia di mensa aziendale, seppure “diffusa” (per il fatto di essere “usufruibile” presso uno qualsiasi degli esercizi pubblici convenzionati), l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la detraibilità, a norma del citato art. 19-bis 1, lettera e) dell’Iva addebitata al datore di lavoro dalla società che predispone la carta elettronica. E’ interessante notare come la detraibilità dell’imposta pagata in via di rivalsa dalle imprese che assicurano il servizio mensa aderendo al sistema elettronico denominato “Restaurant card” – a differenza della indetraibiità prevista per l’imposta assolta a fronte del servizio reso mediante l’utilizzo dei cosiddetti buoni pasto (ticket restaurant) comporta per le imprese, soprattutto per quelle con un maggior numero di dipendenti, una sensibile riduzione del costo di gestione del servizio. 

 

La delibera del CICR ed il finanziamento dei soci

 

L’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico è riservata, dal D.Lgs.385/93, alle banche; tuttavia, la norma prevede alcune specifiche deroghe, alcune delle quali sono definite con apposite delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il risparmio.

In tale ambito, è previsto e comunemente noto che i soci, a determinate condizioni, possano erogare finanziamenti alle società partecipate a ben determinate condizioni, oggi previste dalla delibera CICR del 03.03.1994.

In data 19.07.2005 è stata emanata la  deliberazione n.1058 che, alla luce delle innovazioni apportate al codice civile, introduce alcuni aggiornamenti alla materia.

Le novità sono destinate ad entrare in vigore solo trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in GU delle istruzioni applicative, ancora da emanarsi a cura della Banca d’Italia.   

Di seguito, si schematizzano gli articoli attinenti la materia del finanziamento dei soci, dei dipendenti o di soggetti appartenenti al gruppo.

Va preliminarmente notato che, ferme restando le condizioni generali ed in attesa dei necessari chiarimenti operativi, la disposizione:

§         qualifica come raccolta di risparmio “l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma”; risulta irrilevante la circostanza che i tempi e l’entità del rimborso possano essere condizionati da clausole di postergazione o dipendere da parametri oggettivi e nemmeno sortisce effetti la formale esclusione del rimborso stesso, se è possibile desumere il contrario dalle caratteristiche dei flussi finanziari;

§         non specifica se il conteggio di periodo minimo di detenzione della partecipazione debba valere solo per il socio che entra in una società già in funzionamento, oppure si applichi anche alle società neo costituite (con la conseguenza che vi sarebbero 3 mesi di completo immobilizzo);

§         prevede una disposizione generica che esclude dalla riconduzione alle ipotesi di raccolta del risparmio (quindi, sembrerebbe implicitamente consentirla senza altri limiti, nemmeno quelli previsti per i soci) le operazioni di raccolta effettuate sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura del finanziamento.

 

Raccolta presso soci di società di capitali (le società di persone sono escluse dalla disciplina)

condizioni

preliminari

§         la raccolta è ammessa con modalità differente dall’emissione di strumenti finanziari

§         è obbligatoria una specifica previsione dello statuto

§         è preclusa la raccolta a vista ed ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento

società di capitali diverse dalle cooperative

raccolta ammessa presso soci:

§         che detengono almeno il 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato;

§         che siano iscritti a libro soci da almeno 3 mesi


 

 

società cooperative

con max 50 soci

raccolta ammessa alle condizioni generali

con oltre 50 soci

raccolta ammessa:

§         nei limiti del triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato;

§         nei limiti del quintuplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, se

-          è rilasciata apposita garanzia da soggetti abilitati;

-          se la coop aderisce ad uno schema di garanzia con specifiche caratteristiche

 

 

La raccolta di fondi presso i dipendenti delle società.

condizioni preliminari

la raccolta presso i dipendenti è ammessa:

§         con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari;

§         a condizione che la facoltà sia prevista nello statuto;

§         nelle forme diverse dalla raccolta a vista o collegata alla emissione o alla gestione di mezzi di pagamento

società diverse dalle cooperative

§         nei limiti della sommatoria tra capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato

società

cooperative

§         si applicano gli stessi limiti già previsti in tema di cooperative in tema di raccolta presso soci

  

La raccolta di fondi presso i gruppi.

soggetti

erogatori dei finanziamenti

Il finanziamento può essere effettuato da:

§         società controllanti

§         società controllate

§         società collegate

§         società controllate da una stessa controllante

soggetti di natura cooperativa

la Banca d’Italia definisce la nozione di gruppo al quale partecipano soggetti di natura cooperativa

 In attesa dell’entrata a regime delle nuove indicazioni, continuano ad applicarsi i contenuti della precedente delibera.
Sarà comunque necessario prendere buona nota dell’intervento descritto, al fine di evitare richiami specifici alla precedente delibera (che oramai è destinata a restare vigente ancora per poco tempo) negli statuti  delle costituende società.

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