NOTIZIARIO 04-2005  Aprile 2005

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Definitivo il modello per le dichiarazioni d’intento
Chiarimenti sulla determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e artistico
Le risposte delle Entrate ai dubbi nel nuovo panorama fiscale  

Chiarimenti sul thin capitalization
 
Trattamento fiscale dei conferimenti di opere e servizi
Beneficio “prima casa”: chiarimenti ministeriali
Aggiornamento dei coefficienti Ici per i fabbricati senza rendita
Tutela degli acquirenti di immobili da costruire: approvato il decreto
Le conclusioni dell’avvocato generale: Irap fuori legge per la UE
Irrilevanza dei nuovi moltiplicatori catastali nella definizione della base imponibile Iva in caso di trasferimento di immobili

Contributo spese relativo all'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato (Privacy)

Denuncia dei compensi corrisposti nel 2004 per gli iscritti alla Gestione separata
Accertato il cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2005
Istat, comunicato l’indice dei prezzi al consumo – febbraio 2005

I coefficienti per il calcolo Ici (2005) dei fabbricati d’impresa

Definitivo il modello per le dichiarazioni d’intento

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet il modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, con le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione, predisposto per consentire ai soggetti che cedono beni o forniscono servizi, nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, di comunicare all’Agenzia i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute. Si veda anche quanto illustrato dettagliatamente in altra sezione di questa circolare.www.agenziaentrate.it/comunicare/2005/mod_comunicazione.htm (Agenzia Entrate Sito Internet)

 

Chiarimenti sulla determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e artistico

 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla determinazione del reddito degli immobili di interesse e/o artistico. Recependo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di Cassazione, secondo cui, il reddito deve essere, in ogni caso, determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l’immobile, l’Amministrazione Finanziaria ha prescritto di abbandonare le pretese volte ad affermare la determinazione del reddito degli immobili concessi in locazione ad uso abitativo, sulla base del canone. (C.M. 14/03/05 n.09) La questione, in considerazione della rilevante portata del chiarimento, sarà oggetto di approfondimento nella prossima circolare mensile di maggio.

 

Le risposte delle Entrate ai dubbi nel nuovo panorama fiscale

A seguito di alcuni incontri con esperti della stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha emanato una corposa circolare nella quale si forniscono una serie di chiarimenti, suddivisi per materia. I macroargomenti trattati sono i seguenti: novità della Finanziaria 2005 per Irpef e Irap; pianificazione fiscale concordata; studi di settore e accertamenti; novità sul bilancio; participation exemption; redditi di natura finanziaria; trasparenza; consolidato domestico; Iva; contrasto all’evasione sui redditi immobiliari e dichiarazioni telematiche. (C.M. 16/03/05 n.10) 

Chiarimenti sul thin capitalization

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla nuova norma in materia di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione - cosiddetta thin capitalization -, in vigore dall’1 gennaio 2004. Le Entrate pongono particolare attenzione su alcuni aspetti della nuova disciplina, tra cui quelli relativi all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della norma; alle modalità operative e ai rapporti con altre norme che limitano la deducibilità degli interessi passivi. Nella medesima data, è stato inoltre diffuso dalle Entrate un comunicato che sintetizza i passaggi più importanti del provvedimento. (C.M. 17/03/05 n.11 e Agenzia Entrate comunicato stampa 17/03/05) 

Trattamento fiscale dei conferimenti di opere e servizi

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d’opere e servizi, ai sensi del nuovo art.2464: tali prestazioni assumono rilevanza fiscale sia per la società, sia per i soci conferenti. La prima può dedurre il costo relativo alla prestazione ricevuta in base al criterio di competenza, i secondi devono sottoporre a tassazione il reddito relativo all'attività svolta (attività di impresa, lavoro autonomo, dipendente o assimilato) in favore della conferitaria. Per questi ultimi, il reddito imponibile coincide con l'ammontare della compensazione effettuata dalla società (tra posizione creditoria relativa al conferimento e posizione debitoria dovuta alla prestazione ricevuta). Il momento impositivo va individuato nella data di effettuazione della suddetta compensazione. (R.M. 16/03/05 n.35) 

Beneficio “prima casa”: chiarimenti ministeriali

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in un paio di occasioni per fornire precisazioni in ordine all’agevolazione “prima casa” in situazioni specifiche. In particolare:

1)      nell’ipotesi di ampliamento della c.d. “prima casa”, attuato tramite compravendita di una porzione (stanza) contigua all’immobile, già acquistato in regime agevolato, il beneficio relativo all’imposta di registro al 3% ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, è esteso anche a tale atto, nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme di favore, sulla base di un precedente intervento ministeriale relativo al regime Iva, che in relazione all’ampliamento e miglioramento della prima casa stabilisce l’ammissione delle relative operazioni al beneficio, purché i nuovi locali non siano definibili quali unità immobiliari autonome e l’abitazione conservi caratteristiche non di lusso;

2)      in caso di successione mortis causa, l’acquisizione in sé del diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare da parte del coniuge superstite che rinunci all’eredità, può beneficiare dell'agevolazione “prima casa”, a condizione che in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. (R.M. 25/02/05 n.25; R.M. 25/02/05 n.29) 

 

Aggiornamento dei coefficienti Ici per i fabbricati senza rendita

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha aggiornato i coefficienti per la determinazione della base imponibile Ici, dovuta per l’anno 2005, dei fabbricati d’impresa classificabili nel gruppo D e privi di rendita. Si rimanda per l’approfondimento a quanto illustrato nel prosieguo della circolare. (Ministero Finanze decreto 22/02/05 G.U. 09/03/05 n.56)

Tutela degli acquirenti di immobili da costruire: approvato il decreto

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato in via preliminare, lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della legge delega per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato chiesto il permesso di costruire (e che siano ancora da edificare) o la cui costruzione non sia ancora ultimata, ovvero siano in attesa del rilascio del certificato di agibilità. Fra gli strumenti di tutela viene previsto:
-          l’obbligo di fideiussione e di assicurazione del costruttore promittente;
-          la previsione dei contenuti obbligatori del contratto preliminare;
-          taluni limiti all’esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare;
-          l’istituzione di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire che abbiano subito una perdita a seguito dell’assoggettamento del costruttore a procedure che implicano una situazione di crisi.

Il provvedimento è stato inviato al Parlamento per i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari competenti. (Schema D.Lgs. Stampa Specializzata)  

Le conclusioni dell’avvocato generale: Irap fuori legge per la UE

 L’avvocato generale della Corte di Giustizia comunitaria ha espresso, in sede di causa, l’illegittimità dell’Irap, in base al divieto previsto dall’art.33 n.1 della VI Direttiva comunitaria, di istituire altre imposte sulla cifra d’affari, oltre all’Iva. L’analogia con l’Iva è individuata in quattro punti: -    l’applicazione in modo generalizzato a tutte le operazioni inerenti la produzione o scambio di beni e servizi, nell’ambito di un’attività destinata al commercio o professionale; -    la base imponibile è costituita dal valore della produzione netta; -    la riscossione in ogni fase del processo produttivo o della distribuzione; -    la somma dell’imposta riscossa nelle diverse fasi è pari all’aliquota applicata al prezzo pagato dal consumatore finale. Quale principale conseguenza è stato segnalato il rischio di un effetto retroattivo dell’illegittimità, che comporterebbe il rimborso dell’imposta riscossa nei precedenti 48 mesi. L’avvocato generale suggerisce al legislatore nazionale di fissare una scadenza futura decorsa la quale, in caso lo Stato non si adegui, i ricorrenti potranno richiedere un rimborso. (Corte Giustizia UE conclusioni Avvocato Generale 17/03/05 Causa n.C-475/03) La questione, in considerazione della rilevante portata, sarà oggetto di approfondimento, comprensivo di formulario allegato, nella prossima circolare mensile di maggio

Irrilevanza dei nuovi moltiplicatori catastali nella definizione della base imponibile Iva in caso di trasferimento di immobili

Le Entrate hanno chiarito che la base imponibile Iva per la cessione di beni appartenenti alla categoria catastale C1 (negozi / botteghe) è costituita dall’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto al cedente, secondo le condizioni contrattuali. Il riferimento ai parametri catastali determinati sulla base della rendita ha valenza unicamente ai fini delle limitazioni dell’accertamento d’ufficio, che non opera se il corrispettivo di cessione è inferiore al valore catastale. Di conseguenza non rilevano nemmeno i nuovi moltiplicatori catastali stabiliti di recente.
Sull’argomento è intervenuta anche Assonime, commentando anche la questione del profilo dell’aliquota applicabile, che, secondo l’intervento ministeriale, per le
cessioni aventi per oggetto i suddetti fabbricati, è del 10%, nei casi in cui ricorrano determinate condizioni: in assenza, le cessioni rimangono soggette ad Iva ordinaria.(R.M. 01/03/05 n.33; Assonime circolare 14/03/05 n.13)

Contributo spese relativo all'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato (Privacy)

Il Garante per la protezione dei dati personali ha determinato la misura massima del contributo spese che può essere richiesto dai titolari del trattamento di dati personali, pubblici o privati, nei casi in cui l’interessato richieda:
1) di ottenere la comunicazione dei dati in forma intelligibile;
2) di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati;
3) di conoscere le finalità del trattamento;
4) di conoscere le modalità del trattamento;
5) di conoscere la logica applicata al trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. Nel provvedimento del Garante si specifica che nei casi in cui non risulta confermata l'esistenza di dati, l’importo massimo è fissato in dieci euro o 2,5 euro, se i dati siano trattati con strumenti elettronici e la risposta (negativa) sia fornita oralmente. Se risulta confermata l’esistenza di dati, l'esercizio del diritto è gratuito, ad eccezione delle richieste di riprodurre lo speciale supporto (floppy disk o cd-rom) su cui i dati personali figurano. In tal caso, l’importo massimo è di venti euro.
(Garante privacy deliberazione.14 23/12/04 G.U. 08/03/05 n.55) 

Denuncia dei compensi corrisposti nel 2004 per gli iscritti alla Gestione separata

L’Inps è intervenuta per ricordare che gli emolumenti erogati nell’anno 2004 ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, ai lavoratori autonomi occasionali ed agli incaricati alle vendite a domicilio devono essere denunciati tramite il mod. GLA, entro il termine del 31 marzo, su supporto cartaceo, ed entro il 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato), su supporto magnetico o per invio telematico.
Gli emolumenti corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2005 devono invece essere denunciati mensilmente, in via telematica, con la denuncia denominata EMens. Sull’argomento è dedicato uno specifico approfondimento nella presente circolare. (Inps messaggio 11/03/05 n.11587)
 

Accertato il cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2005

L’Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2005, ai sensi dell’art.110, co.9 del Tuir. (Agenzia Entrate, provvedimento 15/03/05 G.U. 24/03/05 n.69)

Istat, comunicato l’indice dei prezzi al consumo – febbraio 2005

L’Istituto nazionale di statistica ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2005, che si pubblica ai sensi della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 124,3. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente è pari al + 1,6%. (Istat, comunicato 19/03/05 G.U. 19/03/05 n.65)

I coefficienti per il calcolo Ici (2005) dei fabbricati d’impresa

 Il Dipartimento per le politiche fiscali del ministero delle Finanze, con decreto del 22 febbraio 2005, ha comunicato i nuovi coefficienti necessari per determinare la base imponibile Ici 2005 dei fabbricati d’impresa, classificabili nel gruppo D e privi di rendita

La norma dispone che il criterio “ordinario” di determinazione della base imponibile (valore che si determina applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti per l’applicazione dell’imposta di registro) non si applica “per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese”. Costoro, per determinare la base imponibile, utilizzano i dati risultanti dalla contabilità. 

Nello specifico, se il fabbricato è privo di rendita catastale, si devono applicare determinati coefficienti all’ammontare dei costi che risulta, al lordo delle quote di ammortamento, dalle scritture contabili. A tale scopo occorre quindi utilizzare, per ciascun anno di formazione dei costi, i seguenti coefficienti, che, si ricorda, vengono annualmente stabiliti per decreto: 

Anno

Coefficiente

Anno

Coefficiente

2005

1,03

1993

1,43

2004

1,07

1992

1,44

2003

1,10

1991

1,47

2002

1,14

1990

1,54

2001

1,17

1989

1,61

2000

1,21

1988

1,68

1999

1,23

1987

1,82

1998

1,25

1986

1,96

1997

1,28

1985

2,10

1996

1,32

1984

2,24

1995

1,36

1983

2,38

1994

1,40

1982 e precedenti

2,52

 Si ricorda che i costi vanno stratificati per anno di formazione, per applicare i coefficienti in relazione all’anno di sostenimento.
Questi valori da prendere in considerazione comprendono le seguenti voci:
-    costo originario di acquisto o di costruzione;
-    spese incrementative;
-    rivalutazioni economiche;
-    rivalutazioni fiscali;
-    disavanzi di fusione.

La stratificazione deve essere effettuata sia che i fabbricati siano beni patrimoniali sia che come nel caso di imprese di costruzione rappresentino rimanenze di magazzino.

Per i beni costruiti in economia o in appalto nel corso di più anni, il coefficiente da applicare ai costi sostenuti è quello relativo all’anno nel corso del quale il fabbricato è divenuto idoneo all’uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nel caso invece di affitto d’azienda da parte del titolare dell’azienda stessa, questi continua ad essere soggetto passivo d’imposta, che verrà calcolata sulla base imponibile derivante dalla moltiplicazione delle rendite catastali (anche presunte) e non sulla base delle risultanze delle scritture contabili, anche se il fabbricato sia privo di rendita catastale.

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