NOTIZIARIO 07-2005   Luglio 2005

 CONVENZIONE CCIAA
Esiste la possibilità di richiedere allo Studio Cialdai  visure, certificati, ricerche anagrafiche, bilanci ed altri documenti (anche in bollo e per aziende in tutt'Italia) grazie alla convenzione con il servizio telematico della CCIAA. Tali documenti sono disponibili entro pochi minuti dalla richiesta.

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Studi di settore, strette sui controlli
Riforma Irpef: nuovi chiarimenti sulla family area 
Aggiornamento del redditometro per gli anni 2004 - 2005
Diffuse le istruzioni per il disinquinamento del bilancio
Il calcolo degli ammortamenti fiscali passa dal bilancio 
Possibile la deduzione delle spese per il condono edilizio 
Irap incompatibile con la normativa Ue anche per i giudici torinesi
Decreto Irap licenziato dal Governo
Il termine per richiedere gli interessi non liquidati decorre dal rimborso 
Approvato il decreto a tutela degli acquirenti di immobili in costruzione
Ici e aree edificabili: rimessa alle Sezioni Unite la decisione 
Sugli immobili inagibili si applica l’Ici ridotta 
Spese di alloggio e trasporto deducibili solo per acquirenti effettivi

L’indennità per perdita di avviamento è imponibile ai fini Iva

Fissati per il 2005 i contributi previdenziali degli imprenditori agricoli
Tassi di interessi usurari, scende la soglia
Accertato il cambio delle valute estere per il mese di maggio
Istat, comunicato l’indice dei prezzi al consumo – maggio 2005
TFR: coefficiente di rivalutazione – maggio 2005
Le osservazione dell’ABI in materia di indagini bancarie.
Ultime novità in materia Irap. 
 
Studi di settore, strette sui controlli
L'Agenzia delle Entrate (C.M. 21/06/05 n.32) ha fornito con propria circolare importanti chiarimenti nell'utilizzo degli studi di settore, riepilogati con l’ausilio della tabella che segue:
 
studi "monitorati" (professionisti e settori tessile, abbigliamento e calzaturiero 
che attraversano un periodo di crisi) approvati a decorrere dal 2004
si precisa che, a richiesta dei contribuenti dei tre settori, se dovessero verificarsi casi di anticipazione nel tempo dello stato di crisi, 
le risultanze dello studio "monitorato" potranno costituire concreto contributo alla stima dei ricavi, anche per annualità precedenti al 2004
professionisti
in analogia con quanto chiarito per gli studi "sperimentali" (C.M. n.58/E del 27.06.02), le risultanze degli studi sottoposti a monitoraggio
 potranno essere fatte valere in fase di contraddittorio, per documentare eventuali scostamenti tra l'ammontare dei ricavi dichiarati 
e quello presunto in base ai parametri, con le stesse modalità indicate nella C.M. n.25/E del 14.03.01
apporto di lavoro da parte del personale non dipendente
per quanto riguarda gli studi in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2004, viene precisato che la percentuale di apporto di lavoro 
da indicare deve essere correlata, oltre al tempo impiegato, anche a quanto attestato dal collaboratore dell'impresa familiare, 
il quale deve aver prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa stessa
attività di accertamento ex art.70 della L. n.342/00, come modificato dalla Finanziaria 2005
le modifiche legislative si applicano pure agli accertamenti notificati dopo l'approvazione della Finanziaria, anche se riguardano 
periodi d'imposta precedenti il 2005
maggiorazione del 3% per l'adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi 
(derivanti da Gerico-Annotazione separata)
avverrà senza l'applicazione della maggiorazione quando, fra i diversi studi, almeno uno sia stato oggetto di evoluzione per il periodo d'imposta 2004
irrilevanza dell'obbligo di trasmissione della notizia di reato (art.331 c.p.c.)
l’art.10 della L. n.146/98 (modificato dal co.409 della L. n.311/04), entrato in vigore dall’1 gennaio 2005, è applicabile 
anche ai periodi d'imposta precedenti, per evitare un trattamento penalizzante ai contribuenti che si sono adeguati spontaneamente 
in dichiarazione, rispetto a coloro che, non essendosi adeguati, sono stati oggetto di accertamento

Riforma Irpef: nuovi chiarimenti sulla family area

L’Agenzia delle Entrate, integrando le prime istruzioni fornite all’inizio del 2005, ha emanato ulteriori chiarimenti in merito al secondo modulo di riforma dell’Irpef, introdotto dalla legge Finanziaria per il 2005 (L. n.311/04). In particolare, le precisazioni riguardano: la base imponibile delle addizionali; la base imponibile dei redditi dei soggetti non residenti e l’applicazione della clausola di salvaguardia. (C.M. 06/06/05 n.31) 

Aggiornamento del redditometro per gli anni 2004 - 2005

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, per gli anni 2004 e 2005, la tabella riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione gli elementi indicativi di capacità contributiva. (Agenzia Entrate provvedimento 17/05/05 G.U. 06/06/05 n.129) 

Diffuse le istruzioni per il disinquinamento del bilancio
L’Agenzia delle Entrate ha fornito l’interpretazione della disciplina fiscale relativa alle deduzioni extracontabili e al disinquinamento del bilancio, 
contenuta nell’art.109 del Tuir. I punti principali della circolare riguardano l’ambito applicativo (stabilendo che la deduzione extracontabile si applica anche 
se il conto economico non è interessato da componenti negativi di reddito, imputati in misura inferiore a quella fiscalmente consentita), i soggetti interessati 
(la normativa si applica anche alle società di persone e alle imprese individuali in contabilità ordinaria che dovranno, tra l’altro, rispettare il vincolo sulle riserve), 
i beni di modico valore, le spese pluriennali, il vincolo sugli utili e sulle riserve, gli aumenti gratuiti di capitale, il riallineamento tra valori civilistici e fiscali. (C.M. 31/05/05 n.27)
 
Il calcolo degli ammortamenti fiscali passa dal bilancio

L’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto affermato in una nota precedente (R.M. n.51/05), nella quale aveva consentito di applicare coefficienti di ammortamento anche inferiori alla metà delle aliquote massime, anche nel caso in cui l’ammortamento civilistico, contabilizzato dalla società nel conto economico, sia superiore a quello che, operando una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, viene dedotto dal reddito imponibile. Nel documento si chiarisce che non può comunque ammettersi in via generalizzata la possibilità di calcolare discrezionalmente gli ammortamenti fiscali, in misura diversa dagli ammortamenti civilistici e, quindi, in modo avulso dalle indicazioni di bilancio, stante il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato del conto economico, enunciato all’art.83 del Tuir. (R.M. 17/06/05 n.78) 

Possibile la deduzione delle spese per il condono edilizio

La Suprema Corte ha stabilito che una parte dei costi che vengono sostenuti a titolo di condono edilizio possono essere portati in deduzione dal reddito delle società. Inclusi nel costo complessivo del condono vi sono oneri che non possono essere qualificati come sanzionatori, quali gli oneri di urbanizzazione. Per tali spese risulta individuabile il rapporto di funzionalità con la produzione del reddito. (Corte di cassazione Sentenza n.10952 Stampa specializzata) 

Irap incompatibile con la normativa Ue anche per i giudici torinesi

La Commissione Tributaria Regionale Piemonte ha disapplicato il D.Lgs. n.446/97 (la norma istitutiva dell’Irap) per contrasto con l’art.33 della sesta direttiva Iva, riconoscendo ad un professionista il rimborso dell’Irap. Secondo quanto esposto nella sentenza, tale imposta presenta tutte le caratteristiche dell’Iva con conseguente divieto dell’istituzione della stessa per contrasto con la normativa europea e disapplicazione della normativa italiana. (CTR Piemonte sentenza dep.27/05/05 n.15/1/05 Stampa Specializzata) 

Decreto Irap licenziato dal Governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento di urgenza, recante disposizioni in materia di entrate, con il quale, in particolare, si introducono norme per assicurare il regolare versamento dei saldi di imposta 2004 e degli acconti 2005 relativi all'Irap. All’argomento è dedicato uno specifico approfondimento nel prosieguo.
Con lo stesso decreto si introduce, altresì, un premio di concentrazione, fruibile attraverso credito di imposta, per favorire processi di aggregazione di microimprese in imprese considerate piccole e medie secondo i parametri comunitari. (D.L. 106 del 17/06/05; G.U. 139 del 17/06/05)

Il termine per richiedere gli interessi non liquidati decorre dal rimborso 

L’istanza di rimborso di un tributo contiene implicitamente anche la richiesta degli interessi legali, in quanto dovuti in base alla legge. Pertanto il mancato pagamento degli stessi da parte dell’A.F., in sede di restituzione del tributo (nella fattispecie Iva) determina l’accoglimento solo parziale di quanto richiesto dal contribuente. Ne consegue che sarà successivamente possibile richiedere gli interessi non liquidati nel rispetto del termine, decorrente dal giorno della restituzione della somma principale ex art.2395 c.c.. (Cassazione sentenza 13/05/05 n.10097 Stampa Specializzata)  

Approvato il decreto a tutela degli acquirenti di immobili in costruzione

E' stato definitivamente approvato il decreto finalizzato a tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato chiesto il permesso di costruire (e che siano ancora da edificare) o la cui costruzione non sia ancora ultimata, ovvero siano in attesa del rilascio del certificato di agibilità. Si tratta di una disciplina a tutela di tutti i promissari acquirenti, di chi abbia acquistato un immobile ancora da costruire, di chi abbia stipulato un contratto (compreso quello di leasing) che consenta il trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire. La tutela riguarda anche chi, sebbene non socio, abbia assunto obbligazioni con una cooperativa edilizia per ottenere l'assegnazione in proprietà di un immobile da costruire. (D.Lgs. 10/06/05) 

Ici e aree edificabili: rimessa alle Sezioni Unite la decisione 

La Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione sulla querelle giurisprudenziale in ordine alla questione se, ai fini Ici, il terreno debba considerarsi edificabile per il solo fatto che esistano per lo stesso effettive possibilità di edificazione, sicché non rappresenta requisito imprescindibile il suo inserimento negli strumenti urbanistici, o se sono imponibili solo le aree suscettibili di edificazione effettiva, così da escludersi dal novero quelle che, seppure inserite nel piano regolatore generale, non sono suscettibili di edificazione a causa della mancata approvazione dei necessari piani attuativi. (Cassazione ordinanza 13/05/05 n.10062) 

Sugli immobili inagibili si applica l’Ici ridotta 

La Corte di Cassazione ha stabilito che all’immobile seppure inagibile, inabitabile, e comunque di fatto non utilizzato (nella fattispecie un capannone distrutto da un incendio), fino a che non sia stata modificata la rendita catastale, si applica l’Ici, anche se con la riduzione del 50%. (Cassazione sentenza 20/06/05 n.13230 Stampa Specializzata)

Spese di alloggio e trasporto deducibili solo per acquirenti effettivi

Il Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive ha chiarito che le spese sostenute in Italia a titolo gratuito da una società di mediazione per alloggio e trasporto di operatori (nella fattispecie russi) che abbiano effettuato acquisti in Italia, nonché per trasporto, espletamento delle operazioni doganali e spedizione delle merci da essi acquistate sono da considerare spese gestionali e non spese di rappresentanza, perché l’attività promozionale svolta dalla società non è indifferentemente rivolta a tutti i potenziali clienti, in funzione di eventuali futuri ricavi, ma è selettivamente rivolta agli acquirenti effettivi, per cui essa risulta collegata alla produzione attuale di ricavi. (Comitato Antielusione parere 05/05/05 n.12) 

L’indennità per perdita di avviamento è imponibile ai fini Iva

Ai fini dell’imposizione Iva, la corresponsione da parte del proprietario di un fabbricato, destinato ad uso diverso da quello abitativo, dell’indennità per la perdita dell’avviamento al conduttore, alla conclusione naturale della locazione, è da considerarsi alla stregua di controprestazione per il maggiore valore dell’immobile generato dall’attività commerciale che vi è stata svolta e non quale risarcimento di un danno. Di conseguenza tale indennità è assoggettata all’Iva. (R.M. 03/06/05 n.73) 

Fissati per il 2005 i contributi previdenziali degli imprenditori agricoli

L’Inps ha fissato i contributi previdenziali dovuti per l’anno 2005 dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e dagli imprenditori agricoli professionali. I termini di scadenza per il pagamento sono il 18 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2005 e il 16 gennaio 2006. (Inps circolare 17/06/05 n.79) 

Tassi di interessi usurari, scende la soglia
La Banca d’Italia ha comunicato i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, per il periodo 
di applicazione 1 luglio – 30 settembre 2005, contenuti nel D.M. del 15 giugno 2005, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. www.bancaditalia.it/interventi_comunicati (Banca d’Italia comunicato 21/06/05 Sito Internet)  

Accertato il cambio delle valute estere per il mese di maggio

L’Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di maggio 2005, ai sensi dell’art.110, co.9 del Tuir. (Agenzia Entrate provvedimento 16/06/05 G.U. 27/06/05 n.147) 

Istat, comunicato l’indice dei prezzi al consumo – maggio 2005

L’Istituto nazionale di statistica ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 2005, che si pubblica ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 125,1. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente è pari al + 1,7%. (Istat comunicato 15/06/05 Sito Internet) 

TFR: coefficiente di rivalutazione – maggio 2005

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo tra il 15.05.05 e il 14.06.05, il coefficiente di rivalutazione è pari all’1,351392.

Le osservazione dell’ABI in materia di indagini bancarie.

Come noto la legge Finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) ha apportato sensibili modifiche alla disciplina delle indagini bancarie in campo fiscale, rendendo questo strumento ispettivo molto più incisivo ed efficace ai fini della verifica sostanziale della posizione dei contribuenti sottoposti a controllo. Tale ampliamento assume un impatto rilevante sia da un punto di vista oggettivo, allargando la gamma delle richieste acquisibili da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria che possono richiedere “dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi” che soggettivo, in quanto le indagini possono essere rivolte non solo alle banche e alla posta ma anche agli altri intermediari finanziari quali imprese ed organismi di investimento, società di gestione e, soprattutto, alle fiduciarie.
Il restyling ha inciso anche su alcuni aspetti procedurali, come la novità dell’iter telematico nell’acquisizione delle informazioni “sensibili” da parte della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Entrate e i nuovi tempi in cui le informazioni devono essere fornite. 
In risposta a questi nuovi obblighi stabiliti, l'Abi ha recentemente emanato una circolare in cui ha fissato i propri paletti interpretativi in merito alle nuove possibili pretese da parte del Fisco in tema di verifiche bancarie. In tal senso l’Associazione ha predisposto un fac-simile con cui le banche potranno far fronte alle richieste che l’amministrazione tributaria potrà avanzare.
In particolare le operazioni su cui si aspettava di conoscere la presa di posizione ufficiale da parte dell’Associazione che riunisce gli Istituti bancari Italiani sono:
§
         le operazioni “fuori conto” precedenti al 1° gennaio 2005;[1]
§
         le operazioni “di conto” sempre antecedenti al 1° gennaio 2005;
§
         le operazioni del 2005 per le quali non è stata ancora stabilita la procedura telematica di trasmissione agli organi ispettivi.   

Operazioni “fuori conto” antecedenti al 2005

Relativamente alle operazioni di cui sopra, l'Abi comunica l'impossibilità dei propri associati a fornire le informazioni di specie a causa dell'assenza, per i periodi in questione, di uno specifico obbligo di rilevazione ed evidenza. Resta comunque il dubbio se le eventuali informazioni a suo tempo rilevate in ottemperanza di altre normative e quindi “disponibili” al sistema, siano comunque acquisibili nell’ambito delle indagini da parte del Fisco (superato, sia chiaro, lo scoglio della procedura di trasmissione dei suddetti dati). Al riguardo si veda anche quanto diremo più oltre in relazione alle operazioni “di conto” anteriori al 2005.   

Le nuove operazioni “sensibili” dal 2005

Per quanto riguarda le operazioni del 2005, va detto (e non è un dettaglio….) che non è stata ancora stabilita la procedura telematica di trasmissione di tali informazioni al Fisco ed appare impossibile che tale ostacolo possa essere rimosso, come invece ipotizzato dalla norma, entro il 1° luglio prossimo. Da tale data, infatti, avrebbe dovuto decollare la procedura di interscambio informativo tra istituti di credito e Fisco con il metodo telematico[2].
Segnaliamo in questo senso che è stato anticipato dalla stampa specializzata in questi giorni, il testo del provvedimento del direttore del’Agenzia delle Entrate che rinvia al 1° gennaio 2006 il passaggio alla via telematica per la trasmissione delle notizie “sensibili” ai fini dei controlli bancari.     
In buona sostanza, quindi, l'Abi ha preso atto con significativo anticipo dell’impossibilità di mettere a disposizione dell'amministrazione finanziaria le informazioni richieste dalle rinnovate indagini bancarie allargate.
A ciò si aggiunge l’osservazione dell’Associazione che i termini entro cui devono essere fornite le risposte all’Erario sono considerati troppo stretti. Di qui l’auspicio che i 30 giorni canonici per fornire le risposte, possano essere intesi come intervallo minimo e non massimo, in quanto non tutte le informazioni da reperire hanno uguale complessità, ma devono essere calibrate al caso specifico. 

Le operazioni “di conto” antecedenti al 1° gennaio 2005

Apparentemente irrisolta, invece, risulta ancora l’annosa questione della retroattività della norma. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 16 marzo 2005 n. 10, in risposta a domande fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata, al punto 3.8, si afferma che: “le disposizioni introdotte con i commi 402, 403, 404 della legge n. 311 del 2004 - ampliative dei poteri di indagine bancaria a disposizione del Fisco - in quanto aventi ad oggetto poteri istruttori, hanno natura procedimentale. Da tale natura deriva che, gli effetti da esse prodotte, si riflettono a carico dei contribuenti anche per gli anni pregressi, con riguardo a tutti gli anni accertabili alla data di effettuazione del controllo”.
Sulla questione ricordiamo che è intervenuta anche l’Assonime (circolare n. 2 del 2005) sposando la tesi del riconoscimento del carattere procedimentale delle nuove disposizioni, con la conseguenza che le stesse “riguardano anche annualità precedenti il 2005”.
L’Abi fa tuttavia sottolineare che il Fisco non si è preoccupato di chiarire gli effetti introdotti dalla nuova disciplina e nemmeno si è ancora pronunciato relativamente agli adempimenti che sono in essere tra gli istituti di credito ed i soggetti terzi rispetto al contribuente incaricati di provvedere agli accertamenti.
Nonostante queste difficoltà, per l’Associazione, gli istituti di credito sono comunque tenuti a segnalare quanto possibile per soddisfare le pretese del Fisco, coordinando, ad esempio, i dati raccolti in ottemperanza ad altri obblighi di legge, atti a soddisfare altri fini di monitoraggio (si pensi alle norme relative alle operazioni fuori conto relative all’antiriciclaggio). Peraltro, la normativa antiriciclaggio non può essere funzionalmente utilizzata come surrogato assoluto all’estensione della norma in esame, in quanto le operazioni di sportello che devono essere monitorate, è bene ricordarlo, sono solo quelle di importo superiore ad euro 12.500, mentre, per quelle che non superano tale limite, la segnalazione opera solo nel caso in cui vi sia un sospetto fondato di antiriciclaggio.
 

Gli altri chiarimenti

La circolare in commento fornisce preziosi chiarimenti su una serie di dubbi che erano stati avvertiti al momento della pubblicazione della Manovra 2005.
Fra questi la definizione degli organismi cui compete il diritto di ottenere informazioni dagli istituti di credito. Esclusi gli enti quali Inps ed Inail, le informazioni attinenti alle indagini bancarie sono ottenibili dagli Uffici finanziari, dal Corpo della Guardia di Finanza e dagli altri organismi che abbiano ottenuta preventiva autorizzazione da parte della magistratura[3].
 

Conclusione

In conclusione, se da un lato le novità introdotte dalla Finanziaria 2005 hanno certamente rivoluzionato il settore degli accertamenti bancari, dall’altro l’assenza di regole chiare e precise sulle modalità di acquisizione delle suddette informazioni in parte vanificano la potenzialità di tali strumenti.
La sensazione, quindi, è che il varo effettivo delle verifiche bancarie allargate sia ancora in là da venire.
 

Ultime novità in materia Irap. 

Nell’ambito dell’intricata situazione che sta interessando il tributo regionale IRAP, alle prese con attacchi trasversali da parte della giurisprudenza comunitaria e di quella interna, l’Esecutivo ha varato un provvedimento di urgenza, (DL n.106 del 17.06.2005), che è stato aspramente criticato dalla dottrina essendo finalizzato ad una “forzata” copertura delle esigenze di cassa, senza un’opportuna logica giuridica a supporto delle tesi del Governo.
Si riassumono, nella tabella che segue, i contenuti essenziali del decreto, per la parte che attiene all’IRAP, evidenziando anche le possibili modifiche che sono già state richieste e suggerite in sede di interrogazione parlamentare.
 

Decreto legge n.106 del 17.06.2005

in Gazzetta Ufficiale n.139 del 17.06.2005

art.1

comma 1

modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (legge 27.07.2000 n.212)

Prevedendo che la pendenza di un giudizio di legittimità della norma tributaria non costituisce condizione di obiettiva incertezza che esonera il contribuente dal pagamento delle sanzioni, si vuole evitare che i contribuenti che decidano di non versare il tributo possano invocare l’esimente per effetto del giudizio comunitario in corso; la norma, comunque, rimane a regime e potrà trovare applicazione anche per ogni altra situazione simile.
Si ripropone, dunque, l’annosa questione della possibilità di modificare, con un semplice decreto legge, le regole basilari che dovrebbero sovrintendere lo svolgimento del rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria.

art.2

comma 2

riduzione previsionale della misura dell’acconto IRAP

Ai soli fini del versamento dell’acconto IRAP per l’anno 2005, non è possibile applicare la riduzione previsionale prevista a regime dal DL 69/1989; in tal modo, si blocca il possibile comportamento dei contribuenti che, alla luce delle riduzioni già introdotte con la legge finanziaria per il 2005 (come modificate dal decreto competitività), avessero scelto di ridurre il versamento in acconto tenendo conto della possibilità di ottenere una minor base imponibile del tributo per il successivo periodo di imposta; la riduzione in oggetto potrebbe essere anche conseguente ad una prevista contrazione della base imponibile per effetto del cattivo andamento della situazione congiunturale.
In tal modo, di fatto, la norma finisce per introdurre una sorta di prelievo forzoso a carico dei contribuenti.

impossibilità di invocare l’esimente della situazione di obiettiva incertezza

A rafforzamento delle modifiche introdotte con il comma 1, si ribadisce che non potrà essere invocata la non applicazione delle sanzioni in merito ai minori versamenti in acconto effettuati.

 

art.2

comma 3

impossibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso e della riduzione delle sanzioni sui controlli automatici

In relazione al versamento:
§
      del saldo IRAP 2004;
§
      dell’acconto IRAP 2005;
i contribuenti non potranno avvalersi della riduzione della sanzione prevista dall’articolo 13 del D.Lgs.472/97 (ravvedimento operoso) né della riduzione ad 1/3 delle sanzioni in caso di ricezione di prospetto di liquidazione del tributo ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR 600/73
In modo del tutto bizzarro, si provvede, con un colpo di spugna, a cancellare l’operatività di due istituti che sono contemplati nell’ordinamento tributario a regime.

art.2

comma 4

ammissibilità della compensazione

Le somme in acconto per il 2005, risultanti eccedenti rispetto all’effettivo ammontare di imposta dovuto tenuto conto delle future norme di riordino, potranno essere compensate con modello F24.
La disposizione appare, onestamente, priva di qualsiasi contenuto, stante che la possibilità di compensazione è già possibile, a regime, ai sensi del D.Lgs.241/97

le modifiche

richieste

interrogazione parlamentare n.5-04474 del 22.06.2005

a seguito delle precise sollecitazioni avanzate, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:
§
     condivide l’idea in base alla quale le norme che impediscono il ricalcolo in riduzione dell’acconto non si applichino ai soggetti per i quali il termine di versamento dell’acconto risulti già scaduto alla data di entrata in vigore del decreto legge (17.06.2005);
§
     non può pronunciarsi in merito alla richiesta di abrogare la disposizione che impedisce l’utilizzo del metodo previsionale di calcolo dell’acconto, in quanto tale intervento involge valutazioni di carattere politico.
 

iter parlamentare
nel corso della discussione per l’emanazione del provvedimento di conversione sono già stati avanzati numerosissimi emendamenti; verrà dunque la pena di attendere la versione definitiva.


[1]   La nuova disciplina consente, dunque, la rilevazione anche di singole operazioni finanziarie, pur se estranee ad un rapporto di conto. Il concetto di “conto” deve, quindi, essere attentamente esaminato in quanto non possono essere considerate quali operazioni di conto le richieste di assegni circolari allo sportello con controvalore in numerario o, altri valori o titoli, le operazioni del servizio titoli senza movimentare il conto corrente (si pensi all’incasso di cedole), la cessione di effetti dopo incasso, le richieste di bonifico senza addebito in conto e tutta una vasta gamma di operazioni che non meritano di essere approfondite in questo contributo.

[2]   La trasmissione telematica dei dati, evidentemente solleverà, da una parte, gli operatori finanziari dall’onere di fornire un’enorme mole di documentazione cartacea, e, dall’altra, consentirà all’Amministrazione finanziaria di gestire più efficacemente i dati raccolti.

[3]   Si ricorda che negli altri casi l’autorizzazione per le indagini finanziarie deve essere rilasciata dal direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o dal direttore regionale della stessa oppure dal comandante regionale della Guardia di Finanza.

 

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